CNDCEC e antiriciclaggio 2026: indicazioni operative e nuova modulistica per gli adempimenti

Con l'Informativa n. 57 del 26 marzo 2026, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha approvato e reso disponibili agli iscritti gli strumenti operativi aggiornati alle Regole Tecniche del gennaio 2025. Il pacchetto si compone di modulistica esemplificativa, indicazioni operative per la compilazione e fogli di calcolo di supporto.

Introduzione

L’adeguamento agli obblighi antiriciclaggio previsti dal d.lgs. n. 231/2007 ha conosciuto, negli ultimi anni, una progressiva stratificazione normativa. Il recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio e l’adozione, da parte del CNDCEC, delle Regole Tecniche del 16 gennaio 2025 — varate previo parere favorevole del Comitato di Sicurezza Finanziaria del 27 dicembre 2024 — hanno reso necessario un aggiornamento complessivo degli strumenti operativi a disposizione dei professionisti.

A tale esigenza risponde il pacchetto approvato nella seduta del 18 marzo 2026 e comunicato agli Ordini territoriali dei commercialisti con Informativa n. 57 del 26 marzo 2026. Esso si compone di tre elementi: la modulistica esemplificativa, le indicazioni operative per la compilazione e i fogli di calcolo di supporto, questi ultimi resi disponibili quale mero ausilio aggiuntivo e distinto dalla modulistica ufficiale.

Il presupposto metodologico: l’approccio basato sul rischio

La normativa antiriciclaggio si fonda sull’approccio basato sul rischio, che impone al professionista di valutare, per ciascun cliente e ciascun incarico, il grado di esposizione a fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Come precisato nelle indicazioni operative, tale valutazione non può essere effettuata mediante schemi automatici o presunzioni generalizzate: implica un apprezzamento concreto delle circostanze specifiche, affidato al giudizio professionale.

Gli strumenti messi a disposizione dal CNDCEC hanno pertanto finalità esclusivamente orientativa e non introducono disposizioni normative aggiuntive rispetto al decreto e alle Regole Tecniche. La modulistica documenta il percorso valutativo del professionista, non lo sostituisce.

Inoltre, la modulistica suggerita dal CNDCEC ha natura meramente esemplificativa, non è obbligatoria ma funge piuttosto da guida.

La modulistica: struttura e contenuto

Il pacchetto si articola in otto modelli, suddivisi tra autovalutazione del rischio studio e adeguata verifica della clientela.

Modello AV.0 — Autovalutazione del rischio

Il Modello AV.0 è lo strumento attraverso cui il professionista valuta il rischio che il proprio studio non sia in grado di intercettare operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell’esercizio dell’attività professionale. Si tratta dell’adempimento periodico previsto dalla normativa primaria in capo a tutti i soggetti obbligati — tra cui i dottori commercialisti e gli esperti contabili — che consente altresì di individuare e attuare le misure di gestione o mitigazione del rischio rilevato.

La struttura del modello prevede la determinazione di due componenti distinte, combinate in una formula ponderata:

RISCHIO RESIDUO = RISCHIO INERENTE × 40% + VULNERABILITÀ × 60%

Il rischio inerente è la media aritmetica di quattro fattori: tipologia della clientela, area geografica di operatività, canali distributivi e servizi professionali offerti. La vulnerabilità misura invece l’adeguatezza dei presidi interni dello studio: formazione, organizzazione dell’adeguata verifica, gestione della conservazione documentale, procedure in materia di segnalazione di operazioni sospette. Ciascun fattore riceve un indice da 1 (non significativo) a 4 (molto significativo).

Va ricordato che la mancata esibizione dell’autovalutazione rileva ai fini della determinazione del quantum sanzionatorio in sede di accertamento di violazioni degli obblighi antiriciclaggio, salvo specifica sanzione ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. 231/2007.

Modelli AV.1 — AV.7: adeguata verifica e gestione del fascicolo cliente

Il Modello AV.1 è lo strumento centrale per determinare il rischio effettivo connesso al singolo cliente e alla prestazione, quale presupposto per scegliere la tipologia di adeguata verifica applicabile — semplificata, ordinaria o rafforzata. La formula adottata è:

RISCHIO EFFETTIVO = RISCHIO INERENTE × 30% + RISCHIO SPECIFICO × 70%

Il rischio inerente è desunto direttamente dalle tabelle della Regola Tecnica n. 2/2025, che classificano ciascuna tipologia di prestazione professionale per intensità di rischio intrinseco, attribuendo un valore da 1 a 4. Si tratta di un parametro preassegnato in funzione dell’incarico, non di una valutazione discrezionale: in presenza di più prestazioni dedotte nel medesimo incarico, il professionista può fare riferimento alla prestazione prevalente ovvero al grado di rischio più elevato tra quelli rilevati. Va segnalato che le Regole Tecniche 2025 hanno ampliato il perimetro delle prestazioni classificate a rischio inerente non significativo per le quali l’adeguata verifica si considera assolta attraverso una modalità “ridotta” ovvero con l’applicazione della c.d. regola di condotta indicata nella Tabella 1 pubblicata all’interno della regola tecnica.

Il rischio specifico — che pesa per il 70% — è misurato su due assi: gli aspetti connessi al cliente (natura giuridica, presenza di PEP, attività prevalente, comportamento in fase di conferimento dell’incarico, area geografica) e gli aspetti connessi alla prestazione (tipologia, modalità di svolgimento, ammontare, frequenza, coerenza con il profilo del cliente). Al valore di rischio risultante dalla valutazione effettuata corrisponde una diversa periodicità del controllo costante: 36 mesi, 24 mesi, 12 o 6 mesi.

I modelli da AV.2 ad AV.7 coprono le fasi successive del rapporto professionale: il documento riepilogativo dati (AV.2), l’istruttoria cliente (AV.3), la dichiarazione del cliente su scopo e natura della prestazione, titolare effettivo e provenienza dei fondi (AV.4), l’attestazione tra professionisti per evitare duplicazioni di adeguata verifica (AV.5), la dichiarazione di astensione (AV.6) e la procedura di controllo costante (AV.7). Tra questi, il Modello AV.4 è l’unico che deve essere sempre presente nel fascicolo, ad eccezione delle sole prestazioni assolte tramite la procedura “ridotta” ovvero solo con le c.d. regole di condotta (cfr. Tabella 1).

I fogli di calcolo di supporto

I fogli di calcolo resi disponibili dal CNDCEC producono automaticamente le risultanze numeriche del rischio residuo (AV.0) e del rischio effettivo (AV.1) sulla base dei valori inseriti dal professionista. L’Informativa n. 57/2026 precisa che tali strumenti offrono il risultato di un processo che deve essere tracciato nell’iter logico valutativo del professionista e vanno pertanto integrati con l’indicazione degli elementi oggetto di valutazione presenti nella modulistica. Non si tratta di strumenti autonomi, ma di ausili al calcolo che presuppongono un giudizio professionale già formato e documentato. Nulla di più.

La scadenza del 27 maggio 2026

La Regola Tecnica n. 1, che disciplina l’autovalutazione del rischio studio, prevede che tale adempimento debba essere aggiornato entro un anno dalla pubblicazione dell’Analisi Nazionale dei rischi da parte del Comitato di Sicurezza Finanziaria, che è stata pubblicata il 27 maggio 2025. Ne consegue che il termine per l’aggiornamento obbligatorio è fissato al 27 maggio 2026.

L’aggiornamento non è un adempimento meramente formale: deve riflettere l’effettivo stato dei presidi organizzativi dello studio e tenere conto delle indicazioni contenute anche nelle Analisi nazionali dei rischi, con riguardo anche alla distribuzione geografica del rischio e all’elenco dei Paesi terzi ad alto rischio identificati dalla Commissione europea.

Conclusione

Il pacchetto operativo approvato dal CNDCEC con l’Informativa n. 57/2026 aggiorna in modo organico gli strumenti a disposizione dei professionisti contabili per l’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio: modulistica, indicazioni operative e fogli di calcolo di ausilio rispondono a esigenze distinte e si integrano in un sistema coerente, costruito sulle Regole Tecniche del gennaio 2025.

Occorre tuttavia tenere presente che nessuno di questi strumenti esaurisce, da solo, l’obbligo normativo. Le indicazioni operative lo ribadiscono con chiarezza: la modulistica orienta e struttura il processo valutativo, ma non può sostituire il ragionamento del professionista, che deve essere sviluppato, tracciato e documentato caso per caso. Un fascicolo antiriciclaggio del cliente, formalmente completo, se è sorretto da una valutazione del rischio superficiale, non è un fascicolo conforme.

La scadenza del 27 maggio 2026 per l’aggiornamento dell’autovalutazione del rischio dello studio non è, in questo senso, un termine burocratico da rispettare in senso formale. È un adempimento obbligatorio,  nonché l’occasione per verificare se i presidi organizzativi dello studio — formazione, procedure di adeguata verifica, gestione documentale, conservazione, presidio sulle operazioni sospette e sulla limitazione all’uso del contante — sono effettivamente adeguati al quadro di rischio delineato, da ultimo, nell’Analisi Nazionale del rischio pubblicata nel maggio 2025.